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Piano Sicurezza  e Coordinamento Cantieri

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento previsto dal d. lgs 81/08, il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne spiega i contenuti all'art. 100.


La redazione di tale documento è affidata ad un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra), che deve però aver conseguito un'ulteriore abilitazione nel campo della sicurezza, frequentando uncorso obbligatorio e i relativi aggiornamenti previsti ogni 5 anni. Il professionista assume così il ruolo diCoordinatore della Sicurezza, in fase di Progettazione e di Esecuzione. 
Tale figura può anche coincidere con quella del Direttore dei Lavori o del progettista, poiché non c'è alcuna incompatibilità.

Di solito questo documento deve contenere i seguenti elementi:
- una relazione descrittiva dell'opera da realizzare e la sua ubicazione;
- le prescrizioni di sicurezza da seguire nel corso della realizzazione, per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
- la stima dei costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;
- allegati grafici come planimetria del cantiere, cronoprogramma, ecc.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento si distingue per la fase di progettazione e per quella dell'esecuzione.


 

Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione


Il PSC in fase di Progettazione è uno dei documenti che fanno parte integrante del contratto di appalto e deve quindi essere redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione e presentato, insieme al progetto, alle imprese alle quali si chiede un preventivo.

I suoi contenuti riguardano essenzialmente le prescrizioni di sicurezza per l'impiego di materiali e tecniche che saranno utilizzati per la realizzazione dell'opera e quelle per la gestione spazio – temporale del cantiere.

Si tratta però di prescrizioni che potranno subire dei cambiamenti nel tempo, in virtù dell'evoluzione che potrà avere il cantiere, realtà soggetta a cambiamento.
E' per questo che le prescrizioni in fase di progettazione devono poi essere tenute sotto controllo ed eventualmente variate dalCoordinatore in fase di Esecuzione.

In ogni caso l'impresa esecutrice può presentare delle proposte di modifica al piano, che andranno valutate insieme al coordinatore.

Questi possono essere i contenuti minimi che non devono mancare nel PSC:
- Ubicazione del cantiere
- Descrizione dell'opera
- Indicazione dei nominativi dei soggetti che si occupano della sicurezza: responsabile dei lavorii, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
- Misure di prevenzione e protezione da mettere in atto
- Misure da mettere in atto nell'uso di mezzi ed attrezzature
- Organizzazione degli interventi di primo soccorso, evacuazione ed antincendio
- Durata prevista del cantiere
- Stima dei costi della sicurezza


 

Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di Esecuzione


Durante la fase di esecuzione dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un punto di riferimento per tutti i lavoratori del cantiere, per tutelare la loro sicurezza, soprattutto nel caso di attività diverse che si svolgono in contemporanea nel cantiere.

In questa fase è compito del coordinatore verificare che le prescrizioni indicate nel PSC siano rispettate e che siano in linea con le operazioni che si svolgono nel cantiere.

Se necessario, infatti, è anche plausibile fermare le operazioni in corso nel cantiere edadeguare il PSC alle reali necessità, in modo da garantire sempre la sicurezza degli operatori.

Pertanto, il Coordinatore in fase di Esecuzione, se persona diversa dal Coordinatore in fase di Progettazione, può apportare delle modifiche al PSC, se lo ritiene opportuno.


 

Quando è obbligatorio il Piano Sicurezza e Coordinamento?


La legge prescrive che sia obbligatoria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la nomina del Coordinatore, quando per l'esecuzione dell'opera è previsto l'intervento, anche non contemporaneo, di più di una impresa.
 

Quindi, anche se si affida il lavoro ad un'impresa, ed in seguito ad essa subentra una seconda ditta, si ha obbligo di PSC, in quanto la presenza delle ditte può essere anche non simultanea.

Lo stesso dicasi per eventuali subappalti.

La legge stabilisce tuttavia, che se l'importo previsto per i lavori è inferiore a 100.000 euroed essi non necessitano di permesso di Costruire, per il committente non è obbligatoria la nomina di un Coordinatore in fase di Progettazione, ma solo di quello in fase di Esecuzione.

Ricordiamo che l'obbligo di presentazione di PSC implica contestualmente l'obbligo di notifica preliminare all'ASL competente per territorio, comunicazione che, tra l'altro, rientra tra i documenti obbligatori al fine dell'ottenimento delle detrazioni Irpef previste per alcuni interventi.

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